VISURA CATASTALE
La visura catastale è un documento contenente i dati anagrafici del proprietario e i dati tecnici di un bene immobile (ad esempio Foglio, Particella o Mappale e subalterno) oppure l’elenco dei beni posseduti da un soggetto.
VISURA IPOTECARIA
La visura ipotecaria è un’attività di ricerca, realizzata attraverso i dati della Conservatoria Registri Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, che permette di determinare se un soggetto, persona fisica o persona giuridica, risulta intestatario di beni immobili, attraverso la verifica delle trascrizioni a favore e delle trascrizioni contro tale soggetto, oltre che identificare la presenza di gravami sugli stessi beni immobili (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, volontarie)
VISURA CAMERALE
ORDINARIA è un documento rilasciato dalla camera di commercio che riporta tutti i dati di un’azienda, aggiornati al momento della richiesta
STORICA si trovano i dati aziendali della sua costituzione fino alla data della richiesta.
ISCRIZIONI
L’iscrizione dell’ipoteca, è un adempimento imprescindibile per la tutela del proprio diritto creditorio, posto che il diritto stesso si costituisce attraverso l’iscrizione presso i pubblici registri immobiliari competenti (pubblicità costitutiva).
L’ipoteca può essere:
– giudiziale, ovvero nascere da sentenza di condanna o da altro titolo giudiziale al quale la legge attribuisce tale effetto (v. decreto ingiuntivo o sentenza di divorzio);
– legale, nei soli casi tipici previsti dall’art. 2817 c.c.
– volontaria: se nasce per volontà delle parti, da un contratto o da dichiarazione unilaterale.
L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni, ai sensi dell’art. 2850 c.c., è comunque possibile rinnovarla mediante una nuova nota in doppio originale conforme alla precedente.
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia costituito sui beni immobili di proprietà del debitore, al fine di assicurare, in caso di insolvenza, l’adempimento dell’obbligazione, attraverso la vendita forzata del bene.
Ai sensi dell’art. 2808 l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del proprio credito, con preferenza sul prezzo ricavato
TRASCRIZIONI
La trascrizione degli atti giudiziari è la forma di pubblicità dichiarativa più importante, al fine di rendere opponibile a terzi la loro efficacia.
Ai sensi dell’art. 2643 c.c. si devono rendere pubblici mediante trascrizione
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
2-bis) i contraenti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale; (1)
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; (2)
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
ANNOTAZIONI e CANCELLAZIONI
Sono formalità che per ordine del giudice o per volontà delle parti interessate e aventi diritto, possono modificare, ridurre o annullare gli effetti di altre trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.
SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.
PEC E FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale è lo strumento che consente di firmare i documenti direttamente da PC o smartphone mantenendo lo stesso valore legale della tradizionale firma autografa. È una soluzione rapida ed efficace che promuove il processo di dematerializzazione della documentazione.
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.
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